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  • ECOBONUS 110% Legge 77/20 e smi

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  • Bonus fiscali mobili

  • Bonus ristrutturazione

  • Bonus facciate 

  • Bonus verde 

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INTRO

Lo Studio LPA consiglia per ogni casistica, sopralluoghi e analisi di fattibilità dell'opera in quanto la normativa non risulta applicabile sempre in maniera semplice. Ogni immobile sottoposto all'applicazione di riqualificazione per ecobonus 110% dovrà possedere requisiti catastali / urbanistici ben precisi. Si invita a contattare lo Studio LPA per qualsiasi delucidazione che sarà  emanata sulla basse delle singole casistiche che si andranno a sottoporre. 

Buona lettura......

COSA PREVEDE

Col duplice obiettivo di migliorare le prestazioni energetiche e sismiche del patrimonio edilizio esistente e contribuire al rilancio del settore edile, il Decreto Rilancio eleva al 110% le aliquote delle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica (ecobonus) e la messa in sicurezza antisismica (sismabonus) degli edifici, con specifiche limitazioni. Alcuni interventi di riqualificazione energetica, capaci di conseguire un significativo incremento della prestazione energetica, e gli interventi di messa in sicurezza antisismica possono usufruire di una detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) del 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (30 giugno 2022 per gli interventi realizzati da Iacp comunque denominati). L’ecobonus 110% e il sismabonus 110% si applicano alle prime e seconde case, sia unifamiliari, sia villette a schiera, sia unità immobiliari in condominio. Lo stesso soggetto può ottenere l’ecobonus 110% al massimo su due unità immobiliari. Sono escluse dal superbonus le abitazioni di tipo signorile, le abitazioni in ville e i castelli, rientranti rispettivamente nelle categorie catastali A1 e A8 e nella categoria A9 se non aperte al pubblico. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi. Il contribuente può scegliere di trasformare la detrazione in credito di imposta d pari importo e utilizzarlo in compensazione oppure cederlo ad altri soggetti, banche e intermediari finanziari. Per il riconoscimento del Superbonus,bisogna fare riferimento alla data dell’effettivo pagamento (criterio di cassa) per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali e alla data di ultimazione della prestazione (criterio di competenza), indipendentemente dalla data dei pagamenti, per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali. In alternativa, il contribuente può optare per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino ad un importo massimo pari al corrispettivo dovuto. Il contributo è anticipato dal fornitore che effettua gli interventi, che recupera un credito di imposta del 110% cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il superbonus non è cumulabile con gli altri incentivi riconosciuti dalle norme europee, nazionali o regionali.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono usufruire del superbonus per la riqualificazione energetica e la messa in sicurezza antisismica i seguenti soggetti che sostengono le spese per la realizzazione degli interventi dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021: - le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni; - i condomìni; - le comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali; - gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati e gli enti con le stesse finalità sociali che rispondono ai requisiti della legislazione europea sull’in house providing per gli interventi su immobili di loro proprietà o gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica (per questi soggetti il Superbonus scade il 30 giugno 2022); - le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per gli interventi sugli immobili da esse posseduti e assegnati ai propri soci; - organizzazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale del terzo settore; - associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD), ma solo per gli interventi su immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi. La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento in cui sostengono le spese. Rientrano quindi tra i beneficiari - il proprietario; - il nudo proprietario; - il titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), - il detentore dell’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario; - i familiari del possessore o detentore dell’immobile. I titolari di reddito d’impresa o professionale rientrano tra i beneficiari se partecipano alle spese per gli interventi trainanti effettuati dal condominio sulle parti comuni o se le spese riguardano interventi effettuati su immobili rientranti nell’ambito privatistico, quindi diversi da quelli strumentali all’attività, oggetto dell’attività o appartenenti al patrimonio dell’impresa,

INTERVENTI TRAINANTI E SECONDARI

I superbonus agevolano gli interventi sugli edifici sia unifamiliari sia condominiali. Ci sono interventi ‘principali’ o ‘trainanti’ che danno sempre diritto alla detrazione maggiorata e interventi ‘secondari’ che danno diritto al superbonus solo se realizzati congiuntamente a quelli ‘trainanti’. Di seguito gli interventi ‘principali’ o ‘trainanti’ che danno diritto ai bonus maggiorati al 110%. Realizzazione di cappotto termico Sono detraibili al 110% le spese per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobliare. La detrazione fiscale del 110% è calcolata su un tetto di spesa di: - 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o le villette a schiera; - 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio negli edifici composti da due a otto unità immobiliari; - 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio negli edifici composti da più di otto unità immobiliari. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi previsti dal DM 11 ottobre 2017. Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale in condominio Accedono al superbonus 110% gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento UE 811/2013, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione o a collettori solari. Nei Comuni montani, non interessati dalle procedure di infrazione 2014/2147 o 2015/2043, è incentivato l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente. Sono agevolabili anche le spese per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito. La detrazione fiscale è calcolata su un tetto di spesa di: - 20.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio negli edifici fino a otto unità immobiliari; - 15.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono 3.1. Interventi ‘principali’ o ‘trainanti’ Cappotto Caldaie in condominio 6 3. INTERVENTI AGEVOLATI >> l’edificio negli edifici composti da più di otto unità immobiliari. Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale nelle singole unità immobiliari e nelle villette a schiera Sono incentivati con il superbonus 110% gli interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento UE 811/2013, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione o a collettori solari. Nelle aree non metanizzate dei Comuni non interessati dalle procedure di infrazione 2014/2147 o 2015/2043 è agevolata la sostituzione con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle stabilite dal DM 186/2017. Nei Comuni montani, non interessati dalle procedure di infrazione 2014/2147 o 2015/2043, è incentivato l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente. Sono agevolabili anche le spese per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito. La detrazione fiscale è calcolata su un tetto di spesa di 30.000 euro. Nella realizzazione degli interventi di efficientamento energetico (cappotto termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale in condominio e nelle singole unità immobiliari) devono essere rispettati i requisiti minimi di prestazione energetica previsti dal DM 26 giugno 2015, sia assicurato, nel complesso, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o, ove impossibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante Attestato di Prestazione Energetica (APE). Il superbonus è riconosciuto anche se gli interventi per l’efficientamento energetico sono eseguiti attraverso la demolizione e ricostruzione dell’edificio. Ottengono il superbonus anche gli interventi di efficientamento energetico già agevolati con l’ecobonus tradizionale, nei limiti di spesa già previsti per ciascun intervento, eseguiti su edifici vincolati ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del paesaggio (D.lgs 42/2004) o su quelli in cui i regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali impediscono la coibentazione e/o la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale. Messa in sicurezza antisismica Ottengono una detrazione fiscale del 110% gli interventi di miglioramento e Caldaie in case singole Lavori antisismici 7 3. INTERVENTI AGEVOLATI >> adeguamento antisismico, rientranti nella disciplina del sismabonus, realizzati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3. Hanno diritto al superbonus 110% anche gli acquirenti di unità immobiliari realizzate, nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3, da imprese di costruzione e ristrutturazione mediante la demolizione di vecchi fabbricati e la ricostruzione con criteri antisismici ed eventuale ampliamento volumetrico (Sismabonus acquisto). È agevolata con il Superbonus anche la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo eseguita congiuntamente agli interventi di miglioramento o adeguamento antisismico. In caso di cessione del credito ad una impresa di assicurazione, con contestuale stipula di una polizza contro gli eventi calamitosi, la stipula della polizza gode di una detrazione del 90%. Di seguito gli interventi ‘secondari’ o ‘trainati’ che danno diritto ai bonus maggiorati al 110% se realizzati congiuntamente a quelli ‘principali’ o ‘trainanti’ e se rispondenti a determinate condizioni: Interventi di efficientamento energetico già agevolati con l’ecobonus tradizionale, nei limiti di spesa già previsti per ciascun intervento, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi ‘principali’ o ‘trainanti’ di efficientamento energetico, siano rispettati i requisiti minimi di prestazione energetica previsti dal DM 26 giugno 2015, sia assicurato, nel complesso, anche congiuntamente agli interventi di installazione di impianti fotovoltaici con eventuali sistemi di accumulo il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o, ove impossibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante Attestato di Prestazione Energetica (APE). Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici, realizzata congiuntamente ad almeno uno degli interventi ‘principali’ o ‘trainanti’. Per questi interventi è previsto un tetto di spesa di 48.000 euro e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto fotovoltaico. Se l’installazione degli impianti fotovoltaici avviene contestualmente agli interventi di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica, previsti dall’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f) del Testo unico dell’edilizia (DPR 380/2001), il limite di spesa è 1.600 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto fotovoltaico. Per ottenere la detrazione, è obbligatorio cedere al GSE l’energia non autoconsumata o condivisa in sito. 3.1. Interventi ‘secondari’ o ‘trainati’ Efficientamento energetico Fotovoltaico 8 3. INTERVENTI AGEVOLATI >> Il Superbonus si applica all’installazione di impianti fotovoltaici fino a 200 kW realizzata da comunità energetiche rinnovabili costituite come enti non commerciali o condomìni. L’aliquota del 110% si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW. Per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW, spetta la detrazione al 50% con tetto di spesa di 96mila euro Installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici realizzata congiuntamente ad almeno uno degli interventi ‘principali’ o ‘trainanti’. Per questi interventi valgono le stesse condizioni previste per l’installazione degli impianti solari fotovoltaici. È previsto il tetto di spesa di 1.000 euro per ogni kW di capacità di accumulo del sistema. Installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici realizzata congiuntamente ad almeno uno degli interventi ‘principali’ o ‘trainanti’ di efficientamento energetico.

COME USUFRUIRE DEL SUPERBONUS (ECOBONUS 110%)

Il contribuente che realizza gli interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza antisismica, dopo aver pagato l’importo dei lavori, usufruisce direttamente della detrazione in cinque quote annuali di pari importo. Invece di usufruire direttamente della detrazione fiscale o del credito di imposta, il contribuente può optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura fino ad un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi il quale potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, banche e altri intermediari finanziari. Il cessionario potrà utilizzare il credito di imposta in compensazione delle imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto, dei contributi previdenziali e assicurativi, dell’Irap, delle addizionali comunali, con la stessa ripartizione in cinque quote annuali. La quota di credito di imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi né può essere chiesta a rimborso. I fornitori rispondono per l’eventuale utilizzo del credito di imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto. In alternativa alla fruizione della detrazione e allo sconto in fattura, i contribuenti possono optare per la cessione del credito di imposta corrispondente alla detrazione ai fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi, ad altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti) banche e intermediari finanziari. I cessionari rispondono per l’eventuale utilizzo del credito di imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto. Se dai controlli emerge che il contribuente non avrebbe avuto diritto al Superbonus, il cessionario che ha acquistato il credito in buona fede non perde il diritto ad utilizzarlo. I crediti d’imposta, che non sono oggetto di ulteriore cessione, sono utilizzati in compensazione attraverso il modello F24. Non si applica: - il limite generale di compensabilità previsto per i crediti di imposta e contributi pari a 700.000 euro (elevato a 1 milione di euro per il 2020); - il limite di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi; - il divieto di utilizzo dei crediti in compensazione, in presenza di debiti iscritti a 4. COME USUFRUIRE DEL SUPERBONUS 4.1. Detrazione e compensazione fiscale 4.3. Cessione del credito 4.2. Sconto in fattura 10 4. COME USUFRUIRE DEL SUPERBONUS >> ruolo per importi superiori a 1.500 euro. La scelta di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito può essere esercitata a fine lavori o in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento. Si può optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito anche per l’installazione di impianti fotovoltaici o di colonnine di ricarica, non eseguita congiuntamente agli interventi ‘trainanti’

SANZIONI E ADEMPIMENTI 

Per usufruire del superbonus per gli interventi di efficientamento energetico, il contribuente deve: - acquisire l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) prima dell’intervento; - chiedere uno o più preventivi; - acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato, che attesti la rispondenza dell’intervento ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese; - acquisire l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) post-intervento; - pagare le spese con bonifico bancario o postale, indicando la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (professionista o impresa che ha effettuato i lavori); - inviare le asseverazioni e l’APE all’ENEA secondo le modalità indicate nel DM Asseverazioni. Per usufruire del superbonus per gli interventi di messa in sicurezza antisismica, il contribuente deve: - chiedere uno o più preventivi; - acquisire l’asseverazione, da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, dell’efficacia degli interventi, in base al DM 58/2017; - acquisire l’asseverazione della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati; - pagare le spese con bonifico bancario o postale, indicando la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (professionista o impresa che ha effettuato i lavori). Le asseverazioni sono rilasciate al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori. Per attestare la congruità delle spese si deve fare riferimento alle indicazioni del Decreto sui requisiti tecnici e i massimali di costo. Fino ad allora, si utilizzeranno i prezzari regionali, i listini ufficiali o locali delle Camere di Commercio o i prezzi di mercato del luogo in cui si effettuano i lavori. Il costo delle attestazioni e delle asseverazioni è detraibile con le stesse modalità valide per gli interventi cui si riferiscono. 5. ADEMPIMENTI E SANZIONI 5.1. Adempimenti per ottenere il superbonus 12 5. ADEMPIMENTI E SANZIONI >> Per esercitare l’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito, il contribuente, oltre agli adempimenti per ottenere il superbonus, deve: - richiedere a dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro ed esperti iscritti alle Camere di Commercio, il visto di conformità dei dati che attestano i presupposti che danno diritto alla detrazione; - comunicare tali dati in via telematica all’Agenzia delle Entrate. Il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati. In caso di irregolarità, l’Agenzia delle Entrate revoca l’agevolazione al soggetto beneficiario e valuta la responsabilità in solido del fornitore o del cessionario. I professionisti che rilasciano attestazioni ed asseverazioni infedeli sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 e 15.000 euro per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I tecnici devono quindi stipulare una polizza assicurativa della responsabilità civile con un massimale adeguato al numero di attestazioni e asseverazioni rilasciate, che comunque non può essere inferiore a 500mila euro

Per info a riguardo: 340.6601296 - infolpastudio@libero.it 

Ecobonus 110 %

Rigenerazione urbana

Rigenerazione urbana e recupero edilizio
Sono previste premialità di volumi o superfici fino al 40%, delocalizzazioni e cambi di destinazione d’uso. 

Programmi di rigenerazione urbana 

Potranno essere proposti ai Comuni da privati e da associazioni consortili di recupero urbano. La premialità per il rinnovo del patrimonio edilizio esistente, per le opere pubbliche e per le cessioni di aree aggiuntive, arriverà fino al 35%della superficie lorda esistente (fino al 40% nel caso in cui la superficie esistente sia ridotta almeno del 10% a favore della superficie permeabile). Nei programmi andrà indicata anche la quota almeno del 20% di alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale.

Ambiti territoriali ‘urbani’ di riqualificazione e recupero

I Comuni potranno individuare gli ambiti territoriali ‘urbani’ di riqualificazione e recupero edilizio nei quali consentire interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica o di demolizione e ricostruzione con una volumetria o una superficie lorda aggiuntiva fino al 30%. 

Interventi diretti

Nel quadro delle finalità della legge saranno permesse ristrutturazioni edilizie o demolizioni e ricostruzioni con un incremento fino al 20% della volumetria o della superficie lorda esistente (ad eccezione degli edifici produttivi: fino al 10% della superficie coperta). La norma è estesa alle aree agricole e, a certe condizioni, alle strutture ricettive all’aria aperta. Gli interventi diretti non saranno consentiti negli insediamenti urbani storici. 

La legge per la rigenerazione urbana ‘assorbe’ il Piano Casa

La nuova legge dunque rende strutturale il Piano Casascaduto a maggio 2017, e fa salve le pratiche avviate prima del 1° giugno 2017. 

Miglioramento sismico ed efficienza energetica

I consigli comunali potranno prevedere negli strumenti urbanistici generali vigenti la possibilità di ampliare del 20% la volumetria o la superficie utile degli edifici a destinazione residenziale, per un incremento massimo di 70 mq, per chi realizzi interventi per l’efficienza energetica e il miglioramento sismico. L’ampliamento si potrà realizzare anche con un corpo edilizio separato, a patto di non compromettere ‘l’armonia estetica del fabbricato’.

Proroga per il recupero dei sottotetti 

Tra le disposizioni finali e di dettaglio approvate ieri, la legge per il recupero dei sottotetti (LR 13/2009) è stata resa applicabile a quelli ultimati al 1 giugno 2017. Il limite precedente era al 31 dicembre 2013.

Per info a riguardo: 340.6601296 - infolpastudio@libero.it 

Bonus fiscale mobili 

Bonus detrazione fiscale per acquisto mobili e arredi. "Bonus Mobili" ovvero la detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. Non sono agevolabili gli acquisti di porte, pavimenti, di tende e tendaggi e altri complementi di arredo, mobili usati acquistati da venditori privati, antiquari e rigattieri. 

Il tetto di spesa ammissibile, come negli anni passati, è di 10 mila euro e il rimborso avviene in dieci rate annuali di pari importo.

I pagamenti devono essere effettuati con bonifici bancari o postali, ma sono ammessi anche carte di credito o carte di debito.  Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

Per info a riguardo: 340.6601296 - infolpastudio@libero.it 

Bonus ristrutturazioni 

Detrazione 50% per le ristrutturazioni

La detrazione Irpef del 50% , fino ad un tetto massimo ammissibile, spetta per gli interventi di:


- manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale;
- manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali;
- ricostruzione o ripristino degli immobili danneggiati dalle calamità naturali, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- acquisto e costruzione di box e posti auto pertinenziali;
- eliminazione delle barriere architettoniche;
- installazione di dispositivi anti-intrusione;
- cablatura e riduzione dell’inquinamento acustico;
- acquisto e installazione di impianti fotovoltaici;
- messa in sicurezza dal punto di vista sismico (la legge ha introdotto il Sismabonus, che scade il 31 dicembre 2021 e permette di avere incentivi maggiori in base ai risultati raggiunti);
- bonifica dell’amianto;
- installazione di sistemi anti-infortunio.

Per info a riguardo: 340.6601296 - infolpastudio@libero.it 

Bonus facciate

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Il bonus facciate scalda i motori. La detrazione, sia Irpef che Ires, è fruibile da privati, imprese e professionisti, mentre è escluso chi applica il regime forfetario. Coinvolge tutti gli edifici, compresi quelli strumentali, situati nelle zone A e B o assimilate. Come per le altre detrazioni fiscali sulla casa, anche il bonus facciate viene rimborsato in dieci anni. Al contrario dagli altri bonus, non è invece possibile cedere il credito corrispondente né chiedere lo sconto in fattura in caso di interventi importanti sulle parti comuni dei condomini. Il bonus facciate sarà in vigore solo per un anno. Privati e imprese hanno però tempistiche diverse per i pagamenti.

Bonus facciate, chi può richiederlo

Possono usufruire della detrazione le persone fisiche, i professionisti non forfetari, gli enti non commerciali e le società. Non è necessario essere proprietario dell’immobile, ma è sufficiente che questo sia in possesso del soggetto che effettua i lavori e paga le spese. Chi esegue i lavori in proprio può richiedere il bonus facciate limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati.

Bonus facciate, gli edifici ammessi

Sono ammessi alla detrazione gli interventi effettuati nei centri storici (zone A) e nelle parti del territorio totalmente o parzialmente edificate (zone B) ai sensi del DM 1444/1968 o a queste assimilate. In molti Comuni la denominazione della aree urbane è cambiata per effetto di norme successive. L'Agenzia delle Entrate, nelle sue prime istruzioni operative ha spiegato che, per sapere se il proprio immobile si trova in una zona assimilabile alla A o alla B, è necessaria una certificazione urbanistica. I lavori devono riguardare gli edifici esistenti. Non è possibile richiedere il bonus per interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile o mediante demolizione e ricostruzione, neanche se classificabili come ristrutturazione edilizia. Il bonus è riconosciuto ai lavori sugli edifici di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali.

Bonus facciate e prestazione energetica degli edifici

Se gli interventi sono influenti dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, è necessario seguire la normativa sulla prestazione energetica degli edifici. 
Prima di iniziare i lavori, è necessario calcolare quanta parte di intonaco sarà interessata dai lavori. Se si supera il 10% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio bisogna attenersi ai requisiti di prestazione energetica previsti dal DM 26 giugno 2015 e ai requisiti della tabella 2 (trasmittanza termica utile delle strutture componenti l’involucro edilizio) del DM 26 gennaio 2010

Per info a riguardo: 340.6601296 - infolpastudio@libero.it 

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